CCNL Riscossione Tributi: definiti gi importi dell’IVC

Definita l’indennità di vacanza contrattuale dopo 3 mesi dalla presentazione della piattaforma di rinnovo presentata il 1° aprile 2025

In base all’art. 8 del CCNL di settore che prevede, con la retribuzione di luglio, il riconoscimento dell”indennità di vacanza contrattuale denominata apposito elemento di retribuzione, trascorsi tre mesi dalla presentazione della nuova piattaforma di rinnovo presentata lo scorso 1° aprile 2025,  con la retribuzione di luglio per i tutti i lavoratori di Agenzia delle Entrate-Riscossione, Equitalia Giustizia.

Livello Minimi % copertura IVC dopo 3 mesi IVC dopo 6 mesi
QDL4* 4.419,27 79% 20,95 34,91
QDL3* 3.743,42 79% 17,74 29,57
QDL2 3.341,67 89% 17,84 29,74
QDL1 3.143,64 89% 16,79 27,98
A3L4 2.756,89 88% 14,56 24,26
A3L3 2.564,46 88% 13,54 22,57
A3L2 2.419,92 88% 12,78 21,3
A3L1 2.294,12 88% 12,11 20,19
A2L3 2.155,20 88% 11,38 18,97
A2L2 2.072,23 88% 10,94 18,24
A2L1 2.016,26 88% 10,65 17,74
LU 1.877,35 88% 9,91 16,52

*Ai livelli QDL3 e QDL4 va aggiunta una quota ex art.4 comma 10 CCNL 2001 se prevista.

Giornalisti liberi professionisti: al via la denuncia on line dei redditi 2024

La comunicazione annuale obbligatoria va inviata entro il 30 settembre 2025 (INPGI, comunicato 21 luglio 2025).

L’INPGI ha comunicato l’attivazione della procedura telematica per inviare all’Istituto, entro il termine del 30 settembre 2025, la comunicazione annuale obbligatoria dei redditi percepiti nel 2024 per lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.

Come ogni anno, sono tenuti all’inoltro della comunicazione tutti i giornalisti che nel periodo di imposta 1° gennaio – 31 dicembre 2024 abbiano svolto attività giornalistica in forma libero professionale con partita IVA, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti ovvero mediante cessione di diritto d’autore.

Non sono tenuti, invece, ad effettuare la denuncia reddituale i giornalisti che nel 2024 abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In tali casi, infatti, gli adempimenti previdenziali nei confronti dell’INPGI devono essere assolti in via esclusiva dai committenti.

Le modalità

La comunicazione reddituale deve essere effettuata avvalendosi della procedura telematica messa a disposizione degli iscritti, collegandosi qui. La procedura è accessibile tutti i giorni dalle 8 alle 22. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi accedendo al servizio web utilizzando i sistemi di autenticazione pubblica SPID o CIE. La scadenza per l’invio della comunicazione, come detto, è fissata alle 24 del 30 settembre 2025. L’eventuale invio tardivo dopo tale data comporterà l’applicazione di una sanzione prevista dal Regolamento dell’ente.

Sulla base della dichiarazione reddituale il sistema calcolerà l’importo dell’eventuale contributo a saldo dovuto, che dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2025 ovvero – a richiesta – dilazionato in tre rate mensili con scadenza 31 ottobre 2025, 30 novembre 2025 e 31 dicembre 2025.

CCNL Rai: definito il premio di risultato

Prevista l’erogazione con le competenze del mese di ottobre

Con Informativa del 21 luglio, i sindacati hanno comunicato che con le competenze del mese di ottobre verrà erogato il Premio di Risultato riferito all’anno 2024, nella misura dell’85,08% dell’ammontare teorico massimo per ciascun livello.
Di seguito gli importi per ciascun livello.

Livello Importo
A 1.836,00 euro
1 1685,00 euro
2 1569,00 euro
3  1.452,00 euro 
4 1.344,00 euro
5 1.243,00 euro
6 1.127,00 euro 
7 1.043,00 euro
8 943,00 euro
9 834,50 euro

L’importo dovrà essere riproporzionato ai mesi di impegno per i lavoratori a tempo determinato.

Entro il prossimo 8 ottobre il lavoratore dovrà scegliere di usufruire del Premio di Risultato tra una delle seguenti modalità:
– pagamento del 100% del PdR in busta paga;
– destinare il 50% al Fondo Pensione CRAIPI (se iscritto al Fondo) e pagamento del restante 50% in busta paga;
– destinare il 100% al Fondo Pensione CRAIPI  (se il dipendente è iscritto al Fondo);
– destinare il 50% del PdR in servizi welfare e pagamento del restante 50% in busta paga;
– destinare il 100% del PdR in servizi welfare (in questo caso l’importo sarà maggiorato del 12%).

Il Premio di Risultato potrà essere utilizzato entro il 30 settembre 2026.

CCNL Funzioni Locali: persistente stallo nella trattativa

Gli argomenti dell’incontro sono stati l’insufficienza di risorse ed i bassi salari

Lo scorso 22 luglio 2025 si è svolto un nuovo confronto tra le Sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e le Associazioni datoriali Aran, Anci e Upi, sempre incentrato sul rinnovo del CCNL di settore.

La trattativa si trova in una fase di stallo in quanto resta confermato il malcontento dell’Aran dovuto principalmente alla scarsità di risorse economiche messe a disposizione dal governo per la contrattazione di 2° livello in quanto considerate insufficienti a compensare la perdita del potere d’acquisto subita dai lavoratori a causa dell’inflazione.

Nell’incontro i Sindacati hanno richiesto lo stanziamento del 5,78%, per fondi dedicati al riallineamento dell’indennità di comparto, lo sblocco totale dei tetti al salario accessorio, l’aggiunta alla contrattazione delle risorse stanziate e non utilizzate del CCNL 2019-2021 e ritendendo insufficienti le novità proposte dall’Aran come quella dell’aumento di 14,00 euro.
La giornata si è conclusa senza una soluzione di fatto, con le Sigle sindacali che invitano l’Aran a prendere le scelte necessarie per rinnovare il CCNL di settore in linea con quanto accade nei settori privati e senza accettare incrementi inferiori rispetto all’inflazione.

 

CCNL Funzioni Centrali: abolito lo smart working e ferie obbligatorie per tutti

Le OO.SS. Fp-Cgil e Uilpa hanno proclamato lo stato di agitazione

Secondo quanto comunicato dalle organizzazioni sindacali Fp-Cgil e Uilpa, ai vertici del CNEL, non importa il rispetto delle regole sancite dal CCNL di settore. Difatti, dal 1° luglio 2025 l’amministrazione, con iniziativa unilaterale, ha deciso di non rinnovare i contratti individuali di lavoro agile. Pertanto, è stato abolito a tempo indeterminato il lavoro da remoto al CNEL. 

Senza un confronto con le rappresentanze del personale, le clausole contrattuali disciplinanti il funzionamento e la fruizione del lavoro agile e del telelavoro sono state affossate, incidendo negativamente sulle nuove tecnologie, sulla maggior produttività e sulla conciliazione vita-lavoro. 

Inoltre, la per mezzo di un altro provvedimento, l’amministrazione ha deciso la totale chiusura dell’unica sede di lavoro per ben tre settimane consecutive di agosto, costringendo a tutti i dipendenti di mettersi in ferie obbligatorie. 

Per tali motivi, dopo aver ricevuto mandato dall’assemblea del personale, solo Fp-Cgil e Uilpa hanno proclamato lo stato di agitazione, richiedendo l’attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla L. n. 146/1990.

Piattaforma SIISL: i chiarimenti su NASpI e DIS-COLL

Eventuali malfunzionamenti  non influenzano l’istruttoria e i pagamenti delle indennità (INPS, comunicato 22 luglio 2025).

In considerazione di segnalazioni riguardanti disfunzioni nel sistema SIISL per la gestione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, l’INPS informa che eventuali malfunzionamenti nella compilazione del curriculum vitae e del Patto di attivazione digitale (PAD) non influenzano l’istruttoria pagamenti delle indennità da parte dell’Istituto, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di legge.

In caso di errori nella trasmissione del PAD, l’INPS raccomanda di verificare la congruità del Patto di servizio personalizzato presso il proprio Centro per l’Impiego (CPI).

Per esempio, in situazioni in cui il Patto è valido, ma non aggiornato, è opportuno intervenire per inserire la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

L’Istituto, inoltre, rimarca che il mancato adempimento di tali obblighi non comporta sanzioni, né la sospensione o decadenza delle prestazioni, che si applicano esclusivamente in caso di mancata partecipazione agli interventi delle politiche attive proposti dai Centri per l’Impiego.

A ogni modo, gli utenti, per ulteriori informazioni, possono contattare direttamente il proprio Centro per l’Impiego.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi: le OO.SS. chiedono un aumento di 105,00 euro

Unionmeccanica propone 95,00 euro di aumento, i Sindacati chiedono di più. Prosegue la trattativa per il rinnovo della parte economica del CCNL

Con un comunicato stampa del 22 luglio scorso, le Sigle sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm hanno reso nota la prosecuzione della trattativa per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi. Il contratto è scaduto a dicembre dello scorso anno e le OO.SS. puntano al rinnovo in tempi brevi.

 

A tal proposito, nel corso del meeting, si è ventilata l’ipotesi di giungere ad un accordo quanto meno per la parte economica, con un aumento sui minimi tabellari per il biennio 2025/2026, rinviando a settembre la trattativa per gli anni successivi. Dal canto suo, Unionmeccanica ha proposto un aumento pari a 95,00 euro, comprensivi dei 27,90 euro già erogati a giugno, da spalmare in due anni.

 

Invece, le OO.SS. hanno rilanciato con una proposta economica e non meno di 105,00 euro. In più, occorre confermare l’attuale clausola di garanzia nel caso ci dovesse essere un incremento dell’indice IPCA-NEI per gli anni successivi.

 

Unionmeccanica ha fatto sapere che valuterà queste richieste e scioglierà i nodi nei prossimi giorni. 

CCNL Agenzie di somministrazione: firmato il testo definitivo del rinnovo

Il rinnovo sancisce aumenti salariali e rafforzamento della tutela per i lavoratori

Lo scorso 21 luglio 2025 le Organizzazioni sindacali Felsa-Cisl, Nidil-Cgil, Uiltemp con le Associazioni datoriali Assolavoro e Assosomm hanno siglato il CCNL per i lavoratori in somministrazione.

Le ipotesi di rinnovo sono state sottoscritte il 3 febbraio scorso e il 18 marzo sono stati ratificati gli accordi a seguito di oltre 600 assemblee che hanno coinvolto migliaia di lavoratori, raggiungendo l’intesa definitiva. 

A livello economico, sono previsti aumenti superiori al 15% per istituti come l’indennità di disponibilità e un incremento del 20% sulle prestazioni erogate dalla bilateralità, con una particolare attenzione sulla salute e l’introduzione di una specifica assicurazione sanitaria di settore.

A livello normativo, viene l’introdotto l’istituto del preavviso di proroga di 3 giorni per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi. Il mancato rispetto di tale preavviso determina il riconoscimento di un’indennità per il lavoratore.

Sono migliorate anche le tutele individuali dei lavoratori, soprattutto con riferimento alla maternità, alle malattie ingravescenti, ai migranti, al contrasto alle molestie e alle donne vittime di violenza per le quali è stato introdotto un nuovo sostegno economico specifico. 

In merito alla formazione sono state introdotte novità come la formazione a distanza con indennità di frequenza e la formazione continua di alta specializzazione.

Infine, viene prevista la contrattazione di 2° livello con le Agenzie per il Lavoro.
Per quanto riguarda le relazioni sindacali, vengono consolidati i percorsi di gestione finalizzati al monitoraggio delle condizioni di lavoro e al rispetto della parità di trattamento. 

Al fine di una maggiore tutela dei lavoratori somministrati, è stata introdotta una Procedura di Ricollocazione Plurima che permette la gestione delle fuoriuscite plurime dei lavoratori somministrati dalle aziende utilizzatrici.

CCNL Metalmeccanica Cooperative: siglato il testo ufficiale

Dal punto di vista economico previsto un aumento minimo di 200,00 euro 

Nei giorni è stato siglato ufficialmente a Roma, presso la sede nazionale di Legacoop, il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Cooperative metalmeccaniche e impiantistiche. Il contratto, scaduto a giugno 2024, interessa circa 300 imprese cooperative e oltre 15 mila addetti sul territorio nazionale. L’ipotesi di accordo era stata siglata il 17 giugno 2025 e, a seguito della consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori, che ha registrato un consenso del 98%, si è proceduto alla firma del testo. Il 10 luglio e il 17 luglio anche Agci produzione e lavoro e Confcooperative lavoro e servizi hanno sciolto la loro riserva sulla sottoscrizione del CCNL.

Con il rinnovo sono state rafforzate le tutele salariali e normative delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, con un aumento economico minimo di 200,00 euro al termine del quadriennio al livello C3. Previsto inoltre il rafforzamento del sistema di welfare, il mantenimento della clausola di salvaguardia sull’Ipca (indicatore dell’inflazione), l’implementazione delle causali contrattuali per la proroga dei contratti a termine e l’aggiornamento di istituti contrattuali rilevanti come orari di lavoro, congedi, mercato del lavoro e relazioni sindacali.

Rischi lavorativi per emergenze climatiche: pubblicato il protocollo quadro

Il provvedimento recepisce l’adozione delle misure di contenimento dei pericoli di questa natura negli ambienti di lavoro (D.M. 9 luglio 2025, n. 95).

Il decreto ministeriale di recepimento del protocollo quadro sulle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro (D.M. n. 95/2025), sottoscritto da diverse organizzazioni sindacali e datoriali, è stato pubblicato nella sezione pubblicità legale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In sostanza il provvedimento adotta il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli
ambienti di lavoro” (di cui all’Allegato A del decreto medesimo) al fine di garantire l’omogeneità di applicazione delle misure di contenimento dei rischi
lavorativi legati a questa tipologia di emergenze.

In particolare, i datori di lavoro dovranno trasmettere alla sede INPS territorialmente competente gli accordi locali sottoscritti con la parte sindacale in attuazione dell’allegato protocollo, che prevedono l’erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.

Più in particolare, viene stabilito che i datori di lavoro fermo restando l’obbligo di dare completa attuazione alla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), che già fornisce il quadro per la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, si riferiscano agli accordi attuativi del protocollo quadro in commento eventualmente stipulati in sede nazionale di categoria, territoriali o aziendali, per la condivisione delle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche, tra le quali l’esposizione ad alte temperature, nell’ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche delle lavoratrici e dei lavoratori.

In ambito emergenziale, quale declinato dalla normativa e dalle disposizioni eventualmente adottate dalle autorità, le parti sindacali e datoriali, si impegnano anche ad attivare tavoli contrattuali nazionali settoriali, territoriali o aziendali, volti a declinare le buone prassi e le misure necessarie e condivise per le realtà specifiche dei diversi settori, delle dimensioni aziendali, dei territori e dei processi industriali e lavorativi, che potranno diventare parte integrante dei relativi CCNL vigenti.

Temi d’intervento

I tavoli contrattuali citati potranno intervenire anche su temi come: 

– informazione/formazione
– sorveglianza sanitaria
– abbigliamento/indumenti/dpi
– riorganizzazione turni e orari di lavoro.

In relazione all’adozione degli accordi attuativi del Protocollo quadro in sede di categoria, territorio o azienda, potranno essere previsti criteri di premialità per le imprese aderenti, riconosciuti dall’INAIL in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla normativa di riferimento, senza che questo comporti incrementi della spesa pubblica.

Aggiornamento e supporto al protocollo

Nell’ambito della verifica dell’applicazione dell’attuazione delle indicazioni previste nel protocollo le parti si incontreranno periodicamente e comunque entro sei mesi dalla sua sottoscrizione.

Peraltro, le parti sottoscrittrici del Protocollo quadro richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di recepirlo formalmente con l’impegno di supportarne l’efficacia adottando tutte le misure necessarie per assicurare ai lavoratori ed alle lavoratrici i necessari interventi di tutela, per supportare il sistema produttivo, in relazione alla necessità di rimodulazione dell’orario di lavoro, nell’orientare i provvedimenti che dovessero condizionarne l’applicazione e per qualificare formalmente le ordinanze, ovvero i protocolli attuativi, come elementi giustificativi per assicurare alle imprese le tutele contro tutte le eventuali responsabilità, come, ad esempio, quelle connesse con il ritardo della consegna dei lavori legato agli eventi climatici estremi.