CCNL Autoferrotranvieri: pubblicate le Linee Guida di Piattaforma Sindacale per il rinnovo

Classificazione del personale, orario di lavoro, welfare contrattuale e retribuzione tra i temi principali delle linee guida

Le Segreterie Nazionali di Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno inviato alle Associazioni datoriali Asstra, Agens ed Anav le Linee guida di piattaforma per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità/TPL) approvate dall’Esecutivo. L’invio alle controparti ha rappresentato l’avvio formale delle procedure relative al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale.
Sulla base di quanto previsto nelle linee approvate il nuovo contratto avrà durata triennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. In materia di classificazione del personale e di inquadramento, il sistema di classificazione, affermano le OO.SS., dovrà essere rivisto e adeguato alle complesse professionalità, alle figure professionali che nel tempo hanno subito profonde trasformazioni, nonché soprattutto a quelle derivanti dalle nuove tecnologie, necessarie a dare risposte all’organizzazione del lavoro e dei cicli produttivi presenti nei vari settori rientranti nel campo d’applicazione. Le nuove figure professionali, relative ad ogni specificità del settore autofiloferrotranviario, metropolitano, degli internavigatori e lacuali, dovranno essere recepite, adeguate ed inquadrate rispetto allo schema classificatorio esistente.
In tema di svolgimento del rapporto di lavoro, si rende necessaria l’estensione delle tutele e delle garanzie a tutte le lavoratrici ed i lavoratori delle diverse aree rientranti nel campo di applicazione del contratto degli Autoferrotranvieri-lnternavigatori (Mobilità Tpl). Dovranno essere armonizzate le tutele necessarie a coniugare la posizione di lavoratore dipendente con le esigenze/necessità legate alla vita sociale e relazionale, alla salute e alla dignità della persona, nonché alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con i conseguenti obblighi di solidarietà e cura. Si rende opportuno, altresì, implementare a livello contrattuale ulteriori strumenti idonei a prevenire e gestire il fenomeno delle aggressioni al personale front-line ed ai viaggiatori, in una prospettiva di maggior assistenza, tutela e protezione del personale coinvolto in tali eventi.
In materia di orario di lavoro, in considerazione della necessità di conciliare i tempi di vita-lavoro, per il benessere psicofisico occorrerà rivedere l’insieme della prestazione lavorativa, rimodulando e mitigando i carichi eccessivi, intervenendo sul divario eccessivo tra impegno e lavoro, migliorando l’articolato contrattuale relativo all’orario di lavoro in modo tale da generare anche una positiva ricaduta sull’occupazione.
Dal punto di vista del welfare contrattuale, viene richiesto lo sviluppo degli strumenti di welfare per promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori che operano all’interno del settore (cd. Benessere organizzativo) richiamando la responsabilità sociale delle imprese. 
In tema di retribuzione, al fine di tutelare il reddito di tutte le lavoratrici ed i lavoratori rientranti nel campo di applicazione del contratto, la richiesta economica è di un incremento della retribuzione che recuperi pienamente il potere d’acquisto fortemente intaccato dall’inflazione e che punti ad una crescita del valore reale dei salari. Con la presentazione della piattaforma, affermano inoltre, si supera il riferimento all’IPCA depurato dai beni energetici importati al fine di giungere ad un trattamento economico complessivo che recuperi pienamente il potere d’acquisto dei lavoratori in questi anni di inflazione crescente. Sarà richiesto, inoltre, un adeguamento anche delle competenze accessorie e delle voci variabili della retribuzione, attraverso anche l’adeguamento e aggiornamento di alcune indennità che necessitano una rivisitazione. 

CIPL Edilizia Industria-Novara: aggiornamento degli istituti contrattuali

Focus su: EVR; welfare-buoni spesa; indennità sostituiva di mensa; indennità di reperibilità; indennità per lavori disagiati; vitto in trasferta; decorrenza e durata

Il 6 giugno 2023 Ance Novara Vercelli, con Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Novara e VCO, hanno rinnovato la contrattazione integrativa provinciale di Novara, circa gli istituti contrattuali di seguito enunciati:
Indennità sostituiva di mensa
Da giugno 2023, l’indennità sostituiva di mensa per i lavoratori non in trasferta viene riconosciuta sia per il personale operaio e sia per gli impiegati in una quota giornaliera di euro 5,29. Tale indennità è corrisposta a condizione che siano state lavorate almeno 4 ore nell’arco della giornata.
Vitto in trasferta
Oltre i 15 km dal centro del Comune di assunzione del lavoratore e della lavoratrice, nei limiti territoriali indicati nel CIPL del 20 dicembre 2012, dal mese di giugno 2023 viene rimborsato un importo netto giornaliero pari ad euro 12,00 per il consumo di un pasto caldo, previa presentazione di idonea documentazione di spesa.
Indennità per lavori disagiati
In aggiunta alle indennità previste dal CCNL vengono istituite da giugno 2023 le seguenti indennità:
a) indennità per lavoro in quota su corda di euro 0,50 orari;
b) indennità per lavori di asfaltatura (asportazione pavimentazione, preparazione base, posa di conglomerato bituminoso, binder, ripristino segnaletica orizzontale) di euro 0,10 orari.
Tali indennità vengono assorbite da eventuali somme erogate in forza di nuove previsioni contrattuali.
Indennità di reperibilità
L’indennità di reperibilità giornaliera, istituita con il contratto provinciale di lavoro sottoscritto il 20 dicembre 2012, dal periodo di paga di competenza del mese di giugno 2023, viene sostituita da un’indennità di reperibilità settimanale.
Questa ammonta ad una somma di euro 70,00 settimanali per i lavoratori chiamati alla reperibilità per periodi complessivamente superiori a 2 mesi anche non consecutivi, considerando come mese intero un periodo di 30 giorni, nel corso di un anno di esercizio della Cassa Edile.
In caso di reperibilità richiesta per periodi pari o inferiori, l’importo aumenta ad euro 90,00, per le sole settimane in cui cada una festività infrasettimanale prevista dal CCNL.
Elemento Variabile della Retribuzione
L’Elemento Variabile dello Retribuzione (EVR) ha vigenza dal 1° giugno 2023 al 30 settembre 2025, nella misura del 4% del minimo retributivo mensile lordo in vigore alla dato del 1° marzo 2022, di cui alla tabella sottostante.

Livello Minimo al

1° marzo 2022

4%
7 1894,71 75,79
6 1705,23 68,21
5 1421,02 56,84
4 1326,31 53,05
3 1231,56 49,26
2 1108,41 44,34
1 947,36 37,89

Tale emolumento non incide su alcun ulteriore istituto retributivo compreso il Tfr.
Ai fini della sua quantificazione vengono a determinarsi, sulla base dei criteri di seguito definiti, gli importi lordi territoriali per ciascun livello di inquadramento. Di questi importi territoriali si ricaveranno poi quelli aziendali.
Gli importi territoriali vengono altresì determinati in funzione dei 4 indicatori riportati nella seguente tabella con le relative incidenze ponderali in percentuale sul totale.

Indicatore Incidenza %
1. Numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Novara 25
2. Totale del monte salari annuo denunciato alla Casso Edile di Novara 25
3. Totale delle ore denunciate alla Cassa Edile di Novara 25
4. Totale delle ore di cassa integrazione guadagni rapportato al numero di lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Novara 25

L’erogazione dell’EVR è subordinata alla verifica annuale degli indicatori entro il mese di aprile di ciascun anno di corresponsione dell’anno di bilancio Cassa Edile (1 ottobre – 30 settembre) successivo a quello di maturazione.
Qualora due dei suddetti parametri risultino pari o positivi, l’EVR viene comunque riconosciuto nella misura del 30%. Nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, viene riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Nell’ipotesi di un numero superiore o due dei parametri pari o positivi, tale emolumento viene riconosciuto sino al 100%.
Welfare – Buoni spesa
Si conviene per il solo anno 2023 che le Aziende nel mese corrente mettano a disposizione dei beneficiari aventi diritto un ammontare a titolo di welfare non erogabile in denaro, pari a 250,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2025.
Avranno diritto a detto importo i lavoratori assunti in forza con un rapporto subordinato, non in prova alla data di sottoscrizione del presente Accordo a condizione che vengano impiegati per tutto o in parte del mese di luglio. Questo può inoltre esser erogato anche mediante Carte Buoni Spesa non incidendo su alcuno dei singoli istituti retributivi previsti dalla legge, dal CCNL, dagli accordi territoriali e/o aziendali, ivi compreso il Tfr.
Decorrenza e durata
Il presente Accordo entra in vigore nella provincia di Novara dal mese successivo a quello in cui è stato sottoscritto fino al 30 settembre 2025, confermando altresì gli istituti normativi ed economici già in vigore.
Qualora non venga disdettato almeno tre mesi prima della data summenzionata, il Verbale avrà ultrattività e si intenderà così tacitamente prorogato di anno in anno (1 ottobre – 30 settembre).
Con un preavviso di almeno tre mesi dal termine di ciascun anno di proroga, le Parti possono dare disdetta scritta.

Costituzione diritto di usufrutto e di servitù prediale su terreno agricolo: i chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle entrate si sofferma in tema di costituzione del diritto di usufrutto e del diritto di servitù prediale su un terreno agricolo, fornendo chiarimenti sul trattamento fiscale del corrispettivo percepito (Agenzia delle entrate, risposta 12 luglio 2023, n. 381).

Ai sensi dell’articolo 981 del codice civile, l’usufrutto attribuisce all’usufruttuario il diritto di godere e di usare la cosa, facendone però salva la destinazione economica. Inoltre, ai sensi dell’articolo 980 del codice civile, l’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.

 

Dal punto di vista fiscale, l’articolo 67, comma 1, lett. h), del TUIR stabilisce che sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, quelli derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili.

 

Relativamente al corretto trattamento fiscale da riservare alla concessione trentennale di un diritto di usufrutto su un immobile da parte di una persona fisica, con la risoluzione n. 20/1993 è stato già chiarito che è del tutto irrilevante la questione posta in ordine all’uso del termine ”concessione”, dal momento che il presupposto impositivo si realizza in capo al cedente il diritto reale di godimento, dovendosi intendere il termine ”concessione” adoperato in senso atecnico in riferimento a tutti gli atti giuridici aventi l’effetto di trasferire ad altri la potenzialità reddituale di un immobile.

Chiarisce, dunque, l’Agenzia che, in applicazione del suddetto articolo 67, comma 1, lett. h), del TUIR, il corrispettivo percepito dal proprietario persona fisica a fronte della costituzione del diritto di usufrutto costituisce reddito diverso da tassare ai sensi del successivo articolo 71 del medesimo TUIR.

 

Ai sensi dell’articolo 1027 del codice civile, la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario e può essere coattiva o volontaria.

Ai fini della tassazione, nel caso della costituzione di tale diritto, la risoluzione del 10 ottobre 2008, n. 379/E ha chiarito che si applica quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, del TUIR, ai sensi del quale ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.

Nella stessa risoluzione, inoltre, si chiarisce che  la costituzione di una servitù va ricondotta all’art. 67, comma 1, lettera b), primo periodo, del Tuir, concernente le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili.

 

In base all’articolo 67, comma 1, lett. b) del TUIR sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.

 

Nel caso di specie, il corrispettivo percepito dall’istante, proprietaria da più di 5 anni di un terreno agricolo, per la parte riferita alla costituzione del diritto di usufrutto genera reddito diverso, di cui al citato articolo 67, comma 1, lett. h), del TUIR, costituito, ai sensi del successivo articolo 71, comma 2, dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Quanto alla costituzione del diritto di servitù di cavidotto e di passaggio sulla porzione di terreno agricolo, l’Agenzia ritiene che non emergono plusvalenze tassabili ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lett. b), in quanto la costituzione di tale diritto interviene, come affermato dall’Istante, dopo cinque anni dall’acquisto del terreno.

Con riferimento, infine, al corrispettivo percepito per le obbligazioni accessorie a carico dell’istante, che si estrinsecano nell’impegno a non realizzare su propri terreni o immobili adiacenti, anche appositamente acquistati, altri impianti, antenne ed apparati tecnologici, entro il raggio comunque di cinque chilometri dall’impianto, l’Agenzia afferma che lo stesso rientra tra i redditi diversi di cui al citato articolo 67, comma 1, lett. l), del TUIR, in quanto derivante dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

 

Whistleblowing: la tutela per dipendenti e collaboratori INPS che segnalano violazioni

L’INPS fornisce disposizioni per la tutela dei propri dipendenti o collaboratori che segnalino illeciti in attuazione del nuovo quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 24/2023 (INPS, circolare 13 luglio 2023, n. 64).

L’INPS interviene in materia di cosiddetto “whistleblowing” alla luce del nuovo assetto normativo di cui al D.Lgs. n. 24/2023, indicando le modalità attraverso le quali i dipendenti e i collaboratori dell’Istituto possono segnalare le violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

 

Si tratta di assicurare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 24/2023).

 

Il citato decreto – in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 – introduce nell’ordinamento italiano, con effetto dal 15 luglio 2023, disposizioni a tutela dei soggetti, del settore sia pubblico, sia privato, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’Autorità giudiziaria o contabile, al fine di garantire la riservatezza dell’identità della persona che compie la segnalazione, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione.

 

Le disposizioni previste dal decreto legislativo si applicano, ai sensi dell’articolo 3, ai soggetti del settore privato e pubblico, in particolare per quest’ultimi: ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche; ai dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; ai dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio; ai lavoratori o ai collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; ai liberi professionisti e ai consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico; ai volontari e ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico; agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

 

Si sottolinea che i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione e che l’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione “da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni” (art. 12, co. 2).

 

Oggetto delle segnalazioni possono essere:

 

–    violazioni, ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, civili e penali;

 

–    informazioni sulle violazioni, ossia informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte a occultare tali violazioni.

 

Il canale di segnalazione interna e la gestione riservata delle segnalazioni

 

Il dipendente dell’Istituto che intende segnalare le violazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l’Istituto può rappresentare la violazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) mediante l’apposita procedura informatica accessibile dalla homepage della rete intranet seguendo il percorso “Funzioni centrali” > “Direzione centrale Supporto agli Organi e Internal Audit” > sezione “Anticorruzione/trasparenza” > “Whistleblower”.

 

La procedura informatizzata consente, in sintesi, di:

 

–    inserire in modo semplice ma dettagliato una segnalazione di illecito da parte di un dipendente dell’Istituto;

–    rilasciare avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

–    trasmettere la segnalazione al RPCT, che la gestisce secondo le proprie competenze coinvolgendo, ove ritenuto necessario, il Responsabile dell’Ufficio Ispettorato e il Responsabile dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari e della responsabilità amministrativa;

–    garantire l’anonimato del segnalante in tutte le fasi della gestione della segnalazione. Tutte le informazioni tese all’individuazione del segnalante, inclusa la matricola, sono, infatti, crittografate. Sono fatti salvi gli obblighi di legge e di regolamenti cui non è opponibile il diritto all’anonimato;

–    accertare, in presenza degli obblighi di legge e dei regolamenti, l’identità del segnalante. Detta possibilità è riservata, in via esclusiva, al RPCT;

–     rendere noto al segnalante lo stato di lavorazione della segnalazione.

 

Nella predetta pagina “Whistleblower” è disponibile anche un Manuale Utente che dettaglia le funzionalità della procedura telematica.

 

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, l’RPCT potrà inoltrare la segnalazione a soggetti terzi, per approfondimenti istruttori o per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

 

In questo caso, la segnalazione e l’eventuale documentazione verrà trasmessa eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità del segnalante.

 

I dipendenti dell’Istituto – dirigenti e non – che vengono coinvolti dal RPCT nella gestione della segnalazione sono, comunque, tenuti alla cura dell’anonimato del segnalante e alla trattazione della segnalazione nel rispetto dei criteri di riservatezza e delle misure di sicurezza.

 

Il RPCT provvede a fornire riscontro al segnalante in merito agli esiti della segnalazione entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o nel successivo termine di proroga (di cui va data opportuna comunicazione al segnalante), fissato qualora siano necessarie ulteriori e motivate attività di accertamento. 

 

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, previsti dalla normativa in materia.

 

Riguardo alle segnalazioni provenienti dai collaboratori dell’Istituto, gli stessi le potranno inoltrare al RPCT tramite il “Modulo segnalazioni whistleblowing”, debitamente compilato e sottoscritto, da inviarsi alla casella di posta elettronica whistleblowing@inps.it. Il modulo è pubblicato nella sottosezione di primo livello “Altri contenuti” > “Prevenzione della corruzione” della sezione “Amministrazione Trasparente” del portale internet istituzionale, ed è editabile on line.

 

CIPL Edilizia Industria – Reggio Emilia: erogate Una Tantum e indennità

Per il Settore Edilizia-Industria, Piccola-Industria (Confapi), Cooperative e Artigianato riconosciute Una Tantum e indennità. Fondi per formazione e premi 

Il 19 giugno 2023, le Sigle Sindacali Feneal Uil di Reggio Emilia, Filca Cisl Emilia Centrale, Fillea Cgil di Reggio Emilia e Collegio Costruttori Edili, LAPAM Confartigianato Imprese Modena Reggio Emilia, Collegio Imprenditori Edili ed Affini dell’Emilia Confapi Aniem, Cna Costruzioni, Legacoop Emilia Ovest, Confcooperative Terre d’Emilia hanno sottoscritto il CIPL che riguarda i lavoratori del Settore Edilizia-Industria, Piccola-Industria (Confapi), Cooperative e Artigianato.
Tra le principali novità inserire nei contratti integrativi territoriali figura l’Una Tantum che viene erogata a tutti i lavoratori con anzianità di almeno 6 mesi, dal 1° giugno 2023, per un importo pari a 300,00 euro lordi, riproporzionati all’orario di lavoro in caso di part-time. Inoltre, sempre dal 1° giugno 2023, nuovi incrementi per quel che riguarda l’indennità di mensa, con un indennizzo sostitutivo giornaliero di 5,00 euro, dal 1° giugno 2023, e di 5,50 euro dal 1° giugno 2024. Con riferimento all’indennità giornaliera di trasferta contrattualmente prevista, gli importi vengono rimodulati come segue:

– 1,66 euro, da 6 km a 12 km;

– 2,53 euro, da 12 km a 18 km;

– 3,41 euro, da 18 km a 25 km;

– 5,61 euro, da 25 km a 45 km;

– 7,50 euro, da 45 km a 65 km;

– 9,15 euro, da 65 km a 100 km;

– 13,50 euro, da 100 km a 150 km;

– 14,80, da 150 km a 500 km;

– 15,40 euro, oltre 500 km. 
In caso di pernottamento si eroga una indennità pari ad 19,40 euro. Il rimborso aggiuntivo kilometrico per chi utilizza il mezzo proprio in trasferte superiori a 6 km è pari a 0,18 euro al km – per tutti i Contratti Integrativi Provinciali ad esclusione di quello COOP per il quale tale indennità rimane invariata.
Le Parti Sindacali hanno deciso di istituire e/o integrare alcune prestazioni extracontrattuali erogate da Edili Reggio Emilia Cassa Ente bilaterale di mutualità ed assistenza. Le nuove prestazioni, che provengono dal “Fondo Futuri Disposti Contrattuali”, sono quantificate in un massimo di 80.000,00 euro all’anno per i periodi 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, per un importo complessivo di 240.000 euro.
A partire dal 1° ottobre 2023 vengono istituiti:

– Premio di natalità/adozione (massimo 250,00 euro);

– Rimborsi per spese di attività extra scolastiche 250,00 euro per vacanza studio effettuata all’estero ed € 150 (centocinquanta/00) per campus sportivi, ecc.;

– Scuola primaria (150,00 (centocinquanta/00) e per il triennio del valore massimo di 150,00 euro a fronte di certificato di frequenza della scuola);

– Premio matrimoniale (350,00 euro).
Sempre dal 1° ottobre 2023, le integrazioni riguarderanno i rimborsi per “asilo nido” (sette rate per un importo massimo di 1.200,00 euro); “scuola media inferiore” (massimo 300,00 euro nel triennio). L’incentivo è previsto anche per gli studenti lavoratori che frequentano corsi diurni e notturni presso Scuole Statali o Istituti Professionali, per un importo massimo di 2.550 euro.

Per la formazione degli addetti alle specializzazioni viene stanziato un fondo, solo nel triennio 2023/2024 -2024/2025 – 2025/2026, di 60.000,00 euro. Infine, sempre nel triennio sopra indicato viene incrementato il “Rimborso Premiale” per 150.000,00 euro.

Il Decreto Lavoro e gli effetti su AUU e RDC

L’INPS ha riepilogato le misure previste dal D.L. n. 48/2023 e le ricadute su istituti quali il Reddito di cittadinanza e l’Assegno unico e universale (INPS, 12 luglio 2023, n. 2632).

L’INPS ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda alcune misure previste dal D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro) e il loro impatto sulla disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, oltre che gli effetti prodotti sulla percezione dell’Assegno unico e universale. In particolare, le misure prese in considerazione dall’Istituto sono l’Assegno di inclusione (ADI) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

L’ADI, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024, si configura quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Viene riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente del consiglio dei ministri n. 159/2013, nonché dei componenti minorenni o con almeno 60 anni di età, ovvero dei componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

La misura del SFL, invece, è istituita, dal 1° settembre 2023, al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione ed è pari a un importo mensile di 350 euro erogato per tutta la durata dei programmi formativi sopra indicati e, comunque, entro un limite massimo di 12 mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell’INPS.

Il regime transitorio di fruizione del Reddito di cittadinanza

Il Decreto Lavoro ha definito anche il regime transitorio per la fruizione del Reddito di cittadinanza. Infatti, pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento del Reddito di cittadinanza nel limite massimo di 7 mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, l’articolo 13, comma 5, del D.L. n. 48/2023, modificando l’articolo 1, comma 313, della Legge di bilancio 2023 (Legge 29 n. 197/2022), dispone che tale limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il termine di 7 mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023. Conseguentemente, tali percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.

Inoltre, non si applica il limite massimo delle 7 mensilità di fruizione della misura, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023, per i nuclei familiari al cui interno siano presenti persone con disabilità minorenni o persone con almeno sessanta anni di età.  

Le integrazioni dell’Assegno unico e universale sul Reddito di Cittadinanza

Dato che il Decreto Lavoro dispone la fruizione della misura del Reddito di cittadinanza non oltre il 31 dicembre 2023, verrà meno anche l’attuale corresponsione d’ufficio dell’Assegno unico e universale (AUU) sul Reddito di cittadinanza. Pertanto, i nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale anche dopo la scadenza delle 7 mensilità del Reddito di cittadinanza dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento del medesimo assegno entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza.

Infine, il messaggio in commento elenca anche diversi casi di nuclei familiari che dovranno presentare domanda di AUU.

CCNL Metalmeccanica Artigianato: primo incontro per la presentazione della piattaforma rivendicativa

Nell’incontro è stata espressa la necessità di condurre un negoziato in tempi brevi al fine di dare risposte concrete ai lavoratori del settore

Il giorno 11 luglio 2023, presso la sede di CNA Nazionale a Roma, si è tenuto l’incontro di presentazione della piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL Artigiani Area Meccanica per il quadriennio 2023/2026, con la presenza dei segretari generali di Fim-Fiom-Uilm. La consultazione referendaria nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici sulla piattaforma si è conclusa nel mese di maggio, con l’approvazione delle richieste delle OO.SS. per la parte normativa ed economica da parte del 99% dei lavoratori del settore. La parola è poi passata alle Associazioni Artigiane per sollecitare la rapida apertura del tavolo negoziale. 
Nell’incontro dei giorni scorsi, nell’illustrare le richieste per la parte economica e normativa la delegazione sindacale unitaria ha sottolineato, vista la particolare contingenza economica, la necessità di condurre un negoziato in tempi serrati al fine di raggiungere rapidamente un’intesa per un comparto particolarmente rilevante per la manifattura italiana che coinvolge circa 123.000 imprese e 505.000 lavoratori.
Gli adeguamenti dei minimi salariali, hanno affermato le Parti Sociali, sono urgenti, soprattutto alla luce degli aumenti avvenuti in tutti in tutti i contratti del settore metalmeccanico. 
Nel corso dell’incontro i Segretari Generali delle OO.SS. hanno dichiarato che è necessario dare risposte concrete ai bisogni dei lavoratori, recuperare il potere di acquisto dei salari, creare competenze e percorsi di valorizzazione dei giovani e di attrazione delle professionalità. 
Al termine dell’incontro si è convenuta la prosecuzione del negoziato per il 21 settembre 2023.

Reddito di cittadinanza: le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023

L’INPS riepiloga le più rilevanti modifiche introdotte dalla Legge n. 197/2022 in materia di Reddito di cittadinanza che continueranno a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2023, data a partire dalla quale la prestazione cesserà di essere erogata (INPS, circolare 12 luglio 2023, n. 61).

L’articolo 1, commi da 313 a 321 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), prevede alcune modifiche alla disciplina del Reddito di cittadinanza applicabile nel 2023, in vista della soppressione di tale istituto e della Pensione di cittadinanza a decorrere dal 1° gennaio 2024, nell’ambito di una più ampia riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva che è sfociata, tra l’altro, nella previsione dell’Assegno di inclusione sociale da parte del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, conv. con modif. in Legge n. 85/2023).

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, offre una panoramica di tali modifiche.

 

In particolare, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura è riconosciuta ai beneficiari nel limite massimo di 7 mensilità e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, rinnovabili previa sospensione dell’erogazione della medesima per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.

 

Tale riduzione del periodo massimo di fruizione del Reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei al cui interno siano presenti componenti con disabilità come definita ai fini ISEE (ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013), minorenni o persone con almeno 60 anni di età, compresi i percettori di Pensione di cittadinanza (art. 1, comma 314, Legge n. 197/2022).

 

In ogni caso, come detto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’abrogazione degli articoli da 1 a 13 del D.L. n. 4/2019 (prevista dall’articolo 1, comma 318, della Legge di bilancio 2023), comporterà l’eliminazione della prestazione.

 

Vengono riportati alcuni casi pratici che si possono verificare.

 

ESEMPIO 1: nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 il nucleo esente dall’applicazione della riduzione del periodo massimo di fruizione della misura abbia percepito il Reddito di cittadinanza per due mesi, dal 1° gennaio 2023 percepirà la prestazione per ulteriori 12 mesi fino al 31 dicembre 2023.

 

Per i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza a cui si applica la riduzione del periodo massimo di fruizione del beneficio e che risultino percettori della misura alla data del 31 dicembre 2022, per l’anno 2023, l’erogazione della misura non potrà eccedere complessivamente la durata massima di 7 mensilità.

 

Pertanto, qualora la scadenza dei 18 mesi di fruizione continuativa intervenga dopo il 31 luglio 2023, nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal citato comma 314 dell’articolo 1 della Legge n. 197/2022, la fruizione della misura terminerà alla predetta data, in applicazione della modifica normativa.

 

Qualora, invece, il periodo di fruizione continuativa dei 18 mesi sia completato prima del 31 luglio 2023 e, dopo il mese di sospensione venga presentata una nuova domanda, il riconoscimento della misura non potrà eccedere le 7 mensilità complessive nell’anno 2023, tenuto conto anche dei mesi per i quali la stessa sia stata già percepita in corso d’anno.

 

ESEMPIO 2: nel caso in cui il nucleo a cui si applica la riduzione a 7 mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, due mensilità, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire ulteriori 7 mensilità e non potrà presentare una nuova domanda.

 

Il comma 315 prevede che i percettori del Reddito di cittadinanza di età tra i 18 e i 65 anni, non già occupati o pensionati, né frequentanti un regolare corso di studi, né con disabilità o gravati da carichi di cura, debbano essere inseriti, per un periodo di 6 mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale di cui alla Legge n. 53/2003. In caso di mancata frequenza al programma assegnato, si prevede la decadenza del nucleo familiare di appartenenza dal diritto alla prestazione. A tal fine, le regioni sono tenute a trasmettere all’Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.

 

Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’erogazione della prestazione agli appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non abbiano adempiuto all’obbligo di istruzione, a meno che gli stessi non siano già formalmente coinvolti e impegnati in percorsi di politica attiva, di qualificazione o di riqualificazione, è subordinata anche all’iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione (art. 1, comma 316, della Legge di bilancio 2023).

Spese sanitarie in precompilata: modalità tecniche di utilizzo dei dati

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2023 (Agenzia delle entrate, provvedimento 11 luglio 2023, n. 258455).

L’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2014, dispone che l’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all’articolo 50, comma 7, del D.L. n. 269/2003.

Il comma 3 individua i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede che con decreto del MEF siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.

Inoltre, il comma 5, prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei suddetti dati.

 

Con vari decreti il MEF ha ampliato la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria e perciò, in attuazione di tali disposizioni, l’Agenzia delle entrate ha emanato appositi provvedimenti che hanno disciplinato le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie messe a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria.

 

In particolare, recependo le novità introdotte dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 maggio 2023 e confermando la medesima disciplina prevista dal provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019, l’Agenzia ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall’anno d’imposta 2023.

 

Le tipologie di spesa sono le seguenti:

– ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

– farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;

– dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;

– servizi sanitari erogati dalle farmacie;

– farmaci per uso veterinario;

– prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;

– prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023;

– prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;

– prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019;

– prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021;

– spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa; cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);

– altre spese sanitarie.

 

Inoltre, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 maggio 2023, modificando il decreto del 1° settembre 2016, ha ampliato la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitari, includendovi gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici.

 

CCNL Edilizia Artigianato: da luglio aggiornati i minimi contrattuali

Dal 1° luglio, per i dipendenti del comparto, minimi retributivi aggiornati 

Per i dipendenti del Settore Edilizia Artigianato sono in arrivo, dal 1° luglio, i minimi contrattuali aggiornati. Nella fattispecie, i destinatari sono i lavoratori delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa, che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini e, in particolare nelle seguenti attività: costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché le opere necessarie al completamento ed alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno ed in ferro, l’impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali; intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili; decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico ed altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie; pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali; preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti; posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti; posa in opera di attrezzature varie di servizio; lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari ed attrezzature degli edifici; spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombero della neve dai tetti; costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione, ecc.; pozzi d’acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema auto affondante) per uso potabile, industriale o irriguo; costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili; costruzione od installazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie; costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso lo sgombero della neve ed altri materiali; costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie; messa in opera di pali, tralicci e simili; costruzione di linee elettriche e telefoniche; scavi, rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia, ecc.; realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili; costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere; movimenti di terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostici, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili); esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica; lavorazioni in amianto collegate all’edilizia civile, industriale, compresi i lavori di bonifica.
In particolare nel ciclo edilizio sono previste lavorazioni che riguardano il cemento amianto (lastre piane e ondulate, tubi, canne) mattonelle di vinil-amianto, cartoni di amianto, spruzzati intonacati su pareti, soffitti e impianti. Inoltre, nei cicli industriali, lavorazioni inerenti a centrali termiche e termoelettriche, ceramiche e laterizi, chimiche, distillerie e zuccherifici, siderurgia; costruzioni di opere marittime e lagunari in genere. Le opere attinenti alle lavorazioni marittime, portuali, lagunari inerenti a lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse o temporanee in muratura, in cemento armato compreso montaggio, smontaggio o assemblaggio di elementi prefabbricati; opere di bonifica di terreni e su parete, sistemazione forestale, sterri, sbancamenti, comprese opere di terrazzamenti in sasso, cementi, pietre naturali, legno e materiali naturali. Opere di contenimento frane e smottamenti anche con l’ausilio di reti di riparo o ferro, cemento, cavi in acciaio ecc.; infrastrutture, costruzione di strade, pavimentazioni stradali, installazione di barriere in cemento, materiali plastici, legno, fibrocemento, acciaio, costruzioni di particolari in cemento armato, montaggio di prefabbricati idonei alla sicurezza stradale compresi interventi nei giunti di dilatazione; demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive; demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge; progettazione lavori di opere edili; manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata), restauro e restauro artistico di opere edili, di beni mobili di opere tutelate ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di: fabbricati ad uso abitazioni; fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale; opere monumentali; attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.
Di seguito la tabella con i minimi retributivi.

LIVELLO MINIMO 
7 1.993,46
6 1.777,08
5 1.481,04
4 1.380,98
3 1.283,72
2 1.153,65
1 987,30