CCNL Editoria e Grafica – Industria: contributo spese per rinnovo contratto

Le OO.SS. di settore richiedono un contributo spese pari a 27,00 euro da trattenere sulle competenze del mese di marzo 2024

A seguito delle assemblee di consultazione per il rinnovo del contratto e dello scioglimento della riserva, le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, hanno richiesto ad Assografici, AIE, ANES, la disponibilità per la raccolta del contributo, richiesto alle lavoratrici e ai lavoratori, relativo alle spese organizzative e logistiche sostenute per la gestione della trattativa, dalla scadenza del contratto.
A tal fine, in caso di approvazione con la retribuzione di marzo 2024 le Aziende effettueranno una trattenuta di 27,00 euro ai lavoratori e alle lavoratrici non iscritti/e ad alcuna Organizzazione Sindacale, da versare alle OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil a titolo di “Contributo spese trattativa rinnovo CCNL”. Entro il 29 febbraio 2024 le Aziende dovranno dare comunicazione di quanto sopra ai lavoratori e alle lavoratrici mediante un’unica comunicazione attraverso affissione in bacheca aziendale o mediante bacheca elettronica o mediante altro mezzo equivalente con il testo che segue: “Il 19 dicembre 2023 è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Grafici Editori sottoscritto da Assocarta, Assografici, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, effettivo dal 9 febbraio 2024 a seguito del positivo scioglimento della riserva da parte delle OO.SS. dopo le assemblee tenute con i lavoratori e le lavoratrici. A fronte delle spese organizzative e logistiche sostenute per la gestione della trattativa di rinnovo, sviluppatasi tra le Parti da gennaio 2023 a dicembre 2023, le OO.SS. chiedono ai Lavoratori e alle Lavoratrici non iscritti/e ad alcuna Organizzazione Sindacale un contributo spese di € 27,00 a titolo di “Contributo spese trattativa rinnovo CCNL” che sarà trattenuto sulle competenze del mese di marzo 2024. I Lavoratori e le Lavoratrici che non intendessero versare la quota dovranno darne avviso tramite mail agli uffici del personale dell’Azienda entro e non oltre il 10 marzo 2024“.
Nel comunicato viene inoltre precisato che la trattenuta non sarà effettuata nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici non iscritti/e alle OO.SS. che non risultino presenti in Azienda per qualsivoglia motivo (a titolo esemplificativo malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettativa a qualunque titolo, puerperio, aspettativa, Cassa Integrazione/FIS, trasferta) durante tutto il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione/invio della comunicazione ed il 31 marzo 2024. Per i lavoratori e le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale la quota sarà conseguentemente riproporzionata, in virtù del ridotto orario di lavoro.

Assegno di inclusione: la descrizione dello stato delle domande

L’esito delle istanze è consultabile dall’utente nella procedura gestionale a cui si accede tramite le proprie credenziali (INPS, messaggio 14 febbraio 2024, n. 684).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha provveduto a spiegare i diversi esiti delle domande presentate per l’accesso all’Assegno di inclusione (ADI) istituito dall’articolo 1 del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023).

Bisogna ricordare che l’ADI viene riconosciuto ed erogato a quei nuclei che presentano la richiesta, che sottoscrivono il Patto di Attivazione digitale (PAD) e la cui domanda supera con esito positivo tutti i controlli preventivi relativi ai requisiti previsti dalla normativa. L’esito delle domande è consultabile dall’utente nella procedura gestionale a cui si accede tramite le proprie credenziali.  

Domande accolte

Nel caso delle domande accolte, l’importo è accreditato sulla Carta di inclusione intestata al richiedente la prestazione o, nel caso in cui sia stata richiesta l’individualizzazione della carta, ai singoli componenti adulti del nucleo che hanno responsabilità genitoriale o che sono inseriti nella scala di equivalenza.

La Carta può essere ritirata presso gli uffici postali e viene consegnata anche nei casi in cui il soggetto titolare non abbia ricevuto il relativo sms.

Le domande respinte

Nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS,  è consultabile lo stato della domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale. Dal 27 febbraio 2024 sarà disponibile anche il dettaglio delle singole causali di reiezione.

In questi casi, il richiedente la misura può presentare motivata istanza di riesame alla sede INPS, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.

Domande in evidenza e sospese

Nel caso in cui le domande ADI abbiano necessità di un supplemento istruttorio esse vengono poste nello stato di “evidenza” o di “sospensione”. In particolare, tra gli altri casi, sono poste in stato “evidenza” e potranno essere gestite dalle strutture territoriali dell’INPS, le domande la cui attestazione ISEE presenta omissioni e/o difformità, a seguito dei controlli automatizzati effettuati dall’Agenzia delle Entrate.

Nei casi di ISEE con omissioni ovvero difformità l’INPS invia apposita comunicazione al soggetto richiedente la prestazione ADI. Se nel termine di 60 giorni sono stati presentati i documenti giustificativi delle omissioni e/o difformità e gli stessi sono idonei a giustificare tali incongruenze oppure se è stata rettificata l’attestazione ISEE o se è stata presentata una nuova DSU che ha sanato tali omissioni e difformità, la domanda viene sbloccata positivamente ai fini della prosecuzione dell’istruttoria. Viceversa, nello stesso termine di 60 giorni, la domanda viene respinta.

 

 

Modalità dichiarative per fruire del beneficio derivante dal Patent Box

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di Patent box, relativamente alle modalità dichiarative da adottare per fruire del beneficio successivamente all’accordo con l’AdE (Agenzia delle entrate, risposta 9 febbraio 2024, n. 39).

In merito all’agevolazione cd. ”Vecchio Patent box” e alle relative disposizioni attuative, l’Agenzia delle entrate osserva che gli effetti della sottoscrizione dell’accordo di ruling sono disciplinati dall’articolo 4, comma 4, del ”decreto Patent Box” secondo cui nelle more della stipula dell’accordo di cui all’articolo 31ter, comma 2, del DPR n. 600/1973, i soggetti beneficiari determinano il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie. Al fine di consentire l’accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l’istanza di ruling, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo, può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling.

 

Alla luce di quanto stabilito nel citato decreto Patent Box, qualora non si raggiunga un accordo per la determinazione del reddito con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale si è fatta richiesta di ammissione alla procedura di ruling internazionale, i soggetti beneficiari sono in ogni caso tenuti a determinare il reddito secondo le regole ordinarie.

 

Tuttavia, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell’istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sottoscrizione dell’accordo di ruling, restando ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa ”a favore”.

 

In particolare, come già chiarito con la circolare n. 11/E/2016, è stato riconosciuto che il soggetto interessato possa recuperare il beneficio patent box, sia in un’unica dichiarazione integrativa successiva all’accordo, sia con distinte dichiarazioni integrative relative a ciascun periodo di imposta compreso tra la data di presentazione della istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell’accordo.

 

Con riferimento al caso di specie, nelle more della procedura di ruling avviata a partire dal periodo di imposta 2015 e conclusa con l’Accordo di Patent Box firmato, la Società ha determinato il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie.

L’istante, pur potendo recuperare il beneficio patent box già con la dichiarazione annuale o mediante la presentazione di dichiarazioni integrative per i periodi pregressi, è rimasto inerte.

Pertanto, spiega l’Agenzia, ne deriva che essendo ormai decorsi i termini per integrare le dichiarazioni annuali, le relative quote di reddito agevolabile non possono più essere recuperate, non potendo, altresì, alternativamente, confluire nella dichiarazione integrativa.

Al riguardo, inoltre, viene specificato che tale facoltà di scelta tra due alternative modalità di fruizione del beneficio può essere esercitata nel rispetto del limite dei cd. ”rapporti esauriti”.

 

Per quanto riguarda, infine, il quesito concernente la possibilità di adottare una diversa modalità di recupero, ai fini IRES ed IRAP, del beneficio derivante dall’accordo di Patent box, l’Agenzia ricorda che nella citata circolare 11/E/2016 è stato precisato, richiamando in maniera testuale il contenuto della relazione illustrativa, che per esigenze di semplificazione si ritiene che la variazione in diminuzione da operare ai fini IRPEF/IRES sia da operare anche ai fini IRAP, senza tener conto della diversa modalità di calcolo del tributo regionale.

APL, il Garante privacy da l’ok al Codice di condotta

I dati dei candidati possono essere raccolti solo su canali social di tipo professionale (Garante per la protezione dei dati personali, nota 14 febbraio 2024, n. 518).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il Codice di condotta promosso da Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro. Il documento definisce le “buone prassi” per il corretto trattamento dei dati effettuato nell’ambito delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale. Con lo stesso provvedimento l’Autorità ha anche accreditato l’Organismo di monitoraggio, un ente indipendente formato da 3 componenti, chiamato a verificare l’osservanza del Codice da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami.

Le previsioni del Codice

Il testo, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, introduce alcune significative previsioni a tutela dei candidati a posizioni lavorative, anche al fine di non consentire possibili discriminazioni nell’accesso al mercato del lavoro. In particolare, le agenzie che aderiscono al Codice si impegnano a trattare solo dati strettamente necessari all’istaurazione del rapporto di lavoro, non devono pertanto svolgere indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori o effettuare preselezioni sulla base di informazioni che riguardano stato matrimoniale, gravidanza, handicap, neanche con il consenso dei candidati.

Inoltre, nella fase che precede l’assunzione, le agenzie non devono reperire informazioni attraverso la consultazione di profili social destinati alla comunicazione interpersonale. Le informazioni on line possono essere raccolte esclusivamente se rese disponibili su canali social che abbiano natura professionale, e limitatamente alle sole informazioni connesse alla competenza richiesta.

Le agenzie per il lavoro non potranno nemmeno acquisire referenze professionali del candidato presso precedenti datori di lavoro e comunicarle ai propri clienti, per conto dei quali è effettuata la ricerca di personale, senza una “previa autorizzazione esplicita del candidato”.

E non potranno trattare, anche con il consenso del candidato, informazioni relative a illeciti disciplinari o procedimenti giudiziari che lo abbiano coinvolto.

I trattamenti automatizzati

Per quanto riguarda il delicato aspetto delle decisioni basate su un trattamento automatizzato, le agenzie dovranno effettuare una dettagliata valutazione di impatto e nell’informativa resa ai lavoratori, indicare in modo chiaro i meccanismi alla base dell’automatizzazione e le valutazioni periodiche adottate per verificare l’affidabilità del sistema automatizzato.

Nel caso di trattamenti totalmente automatizzati ai lavoratori deve essere comunque sempre garantito almeno il diritto di ottenere l’intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

CCNL Logistica (Conflavoro-Confsal): con la retribuzione di marzo nuovi minimi retributivi

Sono previsti nuovi minimi retributivi con la busta paga di marzo 2024  

Sulla base di quanto stabilito dalle OO.SS. Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, con l’assistenza di Confsal, nel CCNL Logistica (Conflavoro-Confsal), in vigore dal 1° maggio 2022 e in scadenza il 30 aprile 2025, con la retribuzione del mese di marzo 2024 sono previsti nuovi minimi retributivi da erogarsi al personale che opera nelle attività della distribuzione delle merci, della logistica e dei servizi postali privati quali: autotrasporto merci su strada per conto di terzi; imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto; imprese di spedizione; consegna e/o immagazzinamento di merci, prodotti alimentari e non, pacchi; ritiro e trasporto tra strutture di operatori postali; servizi industriali; servizi affini e complementari connessi; servizi accessori e distribuzione e Recapito dei Servizi e delle merci. 
Di seguito vengono riportati in tabella gli importi relativi ai minimi retributivi al 1° marzo 2024.

Livello Minimo al 1° marzo 2024
Quadri 2.374,70 (*)
Primo livello 2.230,30
Secondo livello 2.048,85
Terzo livello Super 1.851,20
Terzo livello 1.801,35
Quarto livello 1.744,55
Quinto livello 1.632,90
Sesto livello 1.526,35
Settimo livello 1.403,95

Per il Quadro, bisogna aggiungere al minimo tabellare l’indennità di funzione, pari a 52,00 euro; mentre l’Edr è compreso nei minimi.
All’interno del CCNL (art. 25 Retribuzione di fatto – Tipologie di retribuzione) viene specificato che per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, è prevista la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento. A tal proposito, si conviene che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti in nei livelli dal 2° al 6° livello, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato:
– primo anno: 7,5%;
– secondo anno: 5%

Le note di rettifica di “EASY INPS”

Comunicata la possibilità di fornire una consulenza automatizzata, dedicata a intermediari e operatori di sede (INPS, messaggio 13 febbraio 2024, n. 666).

L’INPS ha reso noto che il progetto denominato “EASY INPS – Servizio rivolto ad intermediari e datori di lavoro per la risoluzione delle anomalie” si concentrerà, in questa prima fase, sulle “Note di Rettifica”, con l’obiettivo di determinare, in maniera chiara e intuitiva, le motivazioni che hanno portato alla genesi della nota stessa.

Il servizio rientra nella fase avviata dal Piano Strategico Digitale e dal progetto collegato, “Co-partecipazione degli intermediari nella generazione di valore pubblico” che prevede anche il coinvolgimento dei destinatari dei servizi, al fine di fornire strumenti sempre più aderenti alle esigenze dell’utenza.

In particolare, in riferimento all’attività di consulenza che gli operatori di sede dell’INPS svolgono quotidianamente, è emersa l’esigenza di standardizzare e omogenizzare le indicazioni fornite in merito a procedure o a quesiti specifici.

Come funziona?

Mediante una nuova modalità di comunicazione, è possibile fornire una “consulenza automatizzata”, dedicata a intermediari e operatori di sede, con la quale vengono fornite specifiche informazioni e indicazioni, utili alla comprensione e alla definizione della “Nota di Rettifica”. 

La nuova funzionalità si integra all’interno del Portale Contributivo, consentendo di visualizzare le relative risultanze in diversi punti di interazione e si basa sulla possibilità di utilizzare le informazioni già presenti in procedura, rendendole fruibili tramite una struttura decodificata, che renda “parlanti” le cause che hanno determinato un diverso calcolo rispetto a quanto dichiarato nella denuncia contributiva (flussi UniEmens).

A tale fine, è stata implementata la funzione di consultazione delle “Note di Rettifica”, mediante l’inserimento di una nuova colonna denominata “Causa”. Questa specifica permette di identificare in maniera immediata, tramite l’utilizzo di appositi simboli, le categorie di cause che hanno determinato l’emissione della “Nota di Rettifica” (macro-cause).

Al riguardo sono state quindi identificate diverse tipologie, riconducibili alle seguenti categorie:

– Sanzioni;

– Differenze contributive per irregolarità (Durc);

– Esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie);

– Differenze contributive per Cassa Integrazione/Fondi;

– Differenze contributive su aliquota applicata;

– Differenze contributive per altre cause.

In particolare, nell’ambito del dettaglio della singola “Nota di Rettifica” è stato aggiunto il tab “Cause”, selezionando il quale è possibile visualizzare, per ogni codice oggetto della differenza, una breve descrizione della causa e il relativo importo.

Cliccando nella corrispondente colonna di dettaglio saranno resi visibili il messaggio di errore per esteso, completo dei dati e delle indicazioni utili per la risoluzione della problematica.

Le “Note di Rettifica” per le quali è disponibile la nuova funzionalità sono quelle con periodo di competenza da agosto 2023.

L’INPS segnala anche che lo sviluppo e l’integrazione di ulteriori funzioni, riconducibili al progetto “EASY INPS”, sono in fase di continua evoluzione, pertanto le singole macro-cause verranno messe a disposizione degli utenti in maniera graduale.

In particolare, in questa primo rilascio, è possibile consultare le prime tre macro-cause dell’elenco sopra riportato (Sanzioni, Differenze contributive per irregolarità (Durc) ed Esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie).

Infine, è allegato al messaggio in commento il manuale utente contenente ulteriori indicazioni operative.

CIPL Edilizia Industria Terni: definito l’EVR per il 2024

Le Parti Sociali hanno definito l’EVR per il 2024 nella misura del 4%

Il 12 gennaio 2024 è stato sottoscritto da Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Fillea-Cgil Umbria, Filca-Cisl Umbria, Fenal-Uil Umbria hanno confermato l’istituto dell’EVR, Elemento Variabile della Retribuzione, legato al raggiungimento di obiettivi di carattere territoriale.
 Le Parti, ai fini della determinazione dell’EVR relativamente all’anno 2024, hanno proceduto al raffronto dei quattro parametri territoriali su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.
I parametri presi a riferimento sono i seguenti:
– numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Terni, peso 20%;
– monte salari denunciato alla Casa Edile di Terni, peso 20%;
– ore denunciate alla Cassa Edile di Terni al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro, peso 20%;
– massa salari su ore lavorate così come risultanti alla Cassa Edile di Terni, peso 40%.
Esaminati i dati forniti dalla Cassa Edile di Terni relativi ai trienni 2021-2023 e 2020-2022,  le Parti rilevano che tutti i quattro parametri hanno conseguito un valore positivo e di conseguenza hanno definito l’EVR nella misura del 4%.

Calcolo EVR – Provincia Perugia e Terni 2024
OPERAI 
  Minimo Elemento Variabile della Retribuzione
1° liv. 5,48 0,22
2° liv. 6,41 0,26
3° liv. 7,12 0,28
4° liv. 7,67 0,31

 

Calcolo EVR – Provincia Perugia e Terni 2024
IMPIEGATI
  Minimo Elemento Variabile della Retribuzione
1° liv 947,36 37,89
2° liv. 1108,41 44,34
3° liv. 1231,56 49,26
4° liv. 1326,31 53,05
5° liv. 1421,02 56,84
6° liv. 1705,23 68,21
7° liv. 1894,71 75,79
QUADRI 1894,71 75,79

Ebinter Bologna: implementate le prestazioni offerte agli iscritti

Nuovi contributi per gli aderenti all’Ente Bilaterale ed i figli a carico

L’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Bologna implementa le prestazioni indirizzate ai propri iscritti e ai figli a carico di questi, in materia di salute, famiglia, trasporto pubblico e cultura.
Tra le novità si enunciano il contributo alla genitorialità, il rimborso per l’acquisto della Card Cultura e il contributo per il trasporto pubblico.
E’ stato poi introdotto un contributo per baby sitter, nonché abbassata a 3 anni l’età del bambino per poter fruire del servizio di centri estivi, incrementando il massimale a 300,00 euro annui.
Circa la malattia del bambino con età fino a 3 anni, i giorni indennizzabili sono aumentati arrivando a 15 giorni.
Si è assistito anche ad un’estensione del contributo libri, compresi quelli universitari, per i figli dei lavoratori aderenti alla Bilateralità.
Previste nuove prestazioni per le aziende del settore in tema di certificazione parità di genere per l’assunzione e la stabilizzazione delle lavoratrici madri o delle donne vittime di violenza.
Viene poi riconosciuto il contributo riduzione orario alle aziende fino a 15 dipendenti e confermato il contributo per la serenità abitativa a favore di dipendenti di imprese che fruiscono di ammortizzatori sociali attraverso la sottoscrizione di accordo sindacale.
I servizi di cui sopra vanno ad affiancare le prestazioni già previste con l’accordo sul Welfare Territoriale andando quindi a migliorare quelle già in essere.
Le domande per richiedere l’accesso ai contributi enunciati devono esser complete di tutta la documentazione inerente ed inviate esclusivamente: accedendo dall’area riservata del sito, tramite pec, tramite le applicazioni che lo consentono, mediante raccomandata, con consegna diretta da parte dell’interessato o di un suo incaricato presso gli uffici dell’Ente adibiti a questo, e da ultimo, attraverso una delle OO.SS. a cui è possibile rivolgersi chiedendo assistenza per la compilazione della domanda. Queste vengono accolte e liquidate fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione, mentre per i figli degli iscritti, deve esser compilata una domanda distinta.

 

Intelligenza artificiale generativa a supporto del servizio di Assegno unico e universale

L’INPS ha realizzato uno Chat Bot informativo sull’Assegno Unico Universale che utilizza le tecnologie di Intelligenza Artificiale Generativa a disposizione del cittadino per migliorare la user experience (INPS, messaggio 12 febbraio 2024, n. 640).

Il servizio dell’Assistente virtuale e l’intelligenza artificiale di tipo generativo che per il momento riguardano la prestazione dell’AUU, verranno progressivamente applicati, nel corso del primo semestre del 2024, anche ad altre prestazioni erogate dall’Istituto per un accesso più rapido e intuitivo ai servizi.

 

Il cittadino che intende utilizzare l’Assistente digitale può accedere dal portale INPS alla scheda del servizio  Assegno Unico Universale e accettare l’invito ad utilizzare l’IA di tipo generativo, per ottenere risposte alle domande relative alla prestazione, senza necessità di autenticarsi.

 

L’utente può porre domande, chiedere di semplificare le risposte oppure di dettagliare meglio alcuni aspetti di interesse e la chat interloquisce fornendo risposte coerenti rispetto alle informazioni ricevute nel corso del singolo colloquio e potendo, all’occorrenza, chiedere a sua volta precisazioni per fornire risposte più mirate.

 

L’Assistente risponde, senza limiti di orario, a quesiti puntuali attinenti alla normativa e agli aspetti procedurali, fornendo informazioni pertinenti e articolate, corredate da link a servizi utili, come il simulatore importo prestazione, permettendo all’utente di approfondire ogni aspetto relativo al servizio fornito dall’INPS e tutte le modalità per passare all’azione.

 

L’INPS precisa, inoltre, che la riservatezza delle informazioni fornite dagli utenti è salvaguardata proteggendo le interazioni con il modello di intelligenza artificiale secondo gli standard di sicurezza più elevati.

Disponibile la visualizzazione della Precompilata IVA 2024

Dal 12 febbraio 2024 l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile la dichiarazione IVA precompilata 2024, consentendo a 2,4 milioni di imprese e professionisti di visualizzare il proprio modello (Agenzia delle entrate, comunicato 12 febbraio 2024).

Prosegue la sperimentazione avviata a febbraio 2023 per mettere a disposizione degli operatori la bozza della dichiarazione elaborata con i dati delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi telematici.

 

Il servizio che consente di visualizzare il proprio modello è disponibile per le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nella platea definita dai provvedimenti dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023. In particolare, si tratta di soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie per le quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA (come, per esempio, le agenzie di viaggio e i soggetti che operano nel settore dell’editoria). Sono inclusi nella platea anche i produttori agricoli e gli agriturismi.

 

Per visualizzare la dichiarazione annuale è necessario entrare con le proprie credenziali all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e accedere alla sezione dedicata ai documenti IVA precompilati in cui è presente la sezione “Dichiarazione annuale Iva“.

 

Dal 15 febbraio 2024 sarà poi possibile modificare e integrare i quadri del modello, aggiungere i quadri non precompilati, inviare la dichiarazione e versare l’imposta con addebito diretto sul proprio conto.

 

Nel corso del 2023 sono state introdotte nuove funzionalità sui registri IVA precompilati per permettere l’indicazione di ulteriori dati utili a elaborare in maniera più puntuale la dichiarazione IVA precompilata.

Nuovi campi consentono, per esempio, di indicare le percentuali di compensazione applicate alla cessione dei prodotti per le imprese che adottano il regime speciale dell’agricoltura e di specificare, nei casi di splafonamento, se l’IVA è stata versata con F24.

 

Altre implementazioni invece interesseranno le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2024.

In particolare i destinatari dei documenti IVA precompilati e i loro intermediari potranno scaricare in forma massiva:

  • le bozze dei registri IVA mensili;

  • i prospetti riepilogativi IVA su base mensile e trimestrale;

  • le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;

  • la bozza della dichiarazione IVA annuale.